Dessert
Il bongo esplosivo
Ben ritrovati, carissimi ghiottoni. Questa ultima pubblicazione su ACTA è un dessert che vi lascerà l’amaro in bocca- singolare, no? Beh, del resto è la degna conclusione dei nostri pesantissimi incontri culinari ad alta indigeribilità. Godetevelo!
In tutti gli articoli pubblicati ci siamo sforzati, pur prendendo apertamente una posizione, di offrire un punto di vista anche contrario a quanto da noi sostenuto. Di certo, non possiamo lodarci con dell’alloro pensando di aver rispettato un impeccabile principio dialettico in quel che è stato pubblicato: la posizione di chi ha scritto gli articoli era ed è ben definita al riguardo. Inoltre, chi scrive non è un giornalista, ma un comune cittadino che si impegna ad informare. Abbiamo comunque cercato di dare una visione di ACTA il più possibile corretta e polimorfa, basata su fonti affidabili. Abbiamo riportato i documenti del Dipartimento per le Politiche Europee, il testo di ACTA e spunti presi qua e là in rete, nell’affannosa ricerca della verità. Il mio intento nel fare ciò è stato quello di lasciare a tutti la possibilità di approfondire indipendentemente il tema, di modo da permettere il formarsi di una visione propria sulla pericolosità di ACTA. E’ questo il motivo per cui questa portata è stata lasciata in fondo al nostro blog: quel che sta per essere presentato è la definitiva firma posta in calce ad una poco gloriosa dichiarazione di falsità di buoni intenti. Questa previsione (combinata) di ACTA che stiamo per porre alla vostra attenzione dimostra chiaramente che quanto detto sin dal principio di queste pubblicazioni era più che un fondato sospetto.
Ecco a voi gli art 36 e 42 di ACTA, il bongo esplosivo. Riprendiamo gli articoli evidenziando i solo paragrafi che sono di nostro diretto interesse, quindi amputeremo parte degli articoli. Per il testo completo di ACTA : http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18087/euroacronimi-acta (in fondo alla pagina a sinistra)
Art 36“Il comitato ACTA
1. Le parti istituiscono il comitato ACTA. Tutte le parti sono rappresentate nel comitato.
2. Il comitato: (…)
c) esamina eventuali proposte di modifica del presente accordo a norma dell’articolo 42
(Modifiche); (….)
3.Il comitato può decidere di: (…)
d) condividere con terzi informazioni e migliori pratiche di contrasto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le tecniche di identificazione e di monitoraggio della
contraffazione e delle attività usurpative; e
e) adottare altre iniziative nell’esercizio delle proprie funzioni.
4. (omissis- concerne regole procedurali, ndr)
5.(…) b) possono anche disciplinare altre questioni come la concessione dello status di osservatore e qualsiasi altra questione considerata necessaria da parte del comitato per il suo funzionamento corretto.
(….)”
Lasciamo momentaneamente da parte il primo paragrafo sottolineato: lo analizzeremo a breve assieme all’art 42. Il resto, si commenta da sé: un gruppo di soggetti rappresentanti delle parti firmatarie (da dove spuntano questi signori?!Li avete nominati voi?!) “può condividere con terzi informazioni e migliori pratiche di contrasto della violazione dei diritti di proprietà intellettuale”- che significa? Ah, ecco ecco: significa forse che i nostri dati passeranno nelle mani di questo gruppo di eminenti sconosciuti da noi non nominati attraverso rapporti con non meglio specificati “terzi”? Di certo, però, non può trattarsi di quelle imprese che abbiamo visto essere costrette a diventare poliziotti degli utenti- per carità, sarebbe davvero troppo! Questi eminenti sconosciuti possono anche adottare altre iniziative….magari potremmo proporgli di introdurre l’obbligo di una bella cimice nei calzoni di tutti gli utenti! Così, magari, ci nominano pure osservatori (anche questo che vorrà dire…forse vogliono costruirci un gigantesco osservatorio mondiale!Ma come sono generosi!).
Perdonatemi lo sfogo un po’ drammatico, ma davanti a tanta dolorosa ovvietà l’ironia sgorga a fiumi.
Le previsioni appena commentate hanno di per sé del ridicolo, ma magari durante le interrogazioni parlamentari sono state date risposte (a noi, ovviamente, ignote se non per sporadiche pubblicazioni del partito cui appartiene Arif) che hanno gettato una luce del tutto diversa su queste affermazioni. Tutto può essere. Allora vediamo, giusto per toglierci la pulce, solo la previsione dell’ art 36 che richiama l’art 42: il comitato può apportare delle modifiche al testo dell’accordo…UN COMITATO DI SCONOSCIUTI PUO’ MODIFICARE UN ACCORDO CHE RICHIEDE L’APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI AGLI STATI FIRMATARI?!?Forse….forse…stiamo esagerando. Sì, sicuramente abbiamo giudicato precipitosamente: magari l’art 42 prevede qualche minima forma di garanzia “democratica”; vediamo….”ARTICOLO 42- Modifiche
1. Le parti possono proporre modifiche del presente accordo al comitato. Il comitato decide se
presentare una proposta di modifica alle parti per la ratifica, l’accettazione o l’approvazione.
2. Le modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le parti
hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.”
Et voilà!Nulla!Liscio come l’olio: una volta approvata, ACTA è nelle sole mani di chi l’ha fatta…quindi, anche se piccole e minute parti del testo sono state corrette dopo le proteste…è stato tutto solo uno specchietto per le allodole!Avranno pensato che dandoci due briciole avrebbero potuto tenersi la pagnotta. Allora, davanti a tutto questo: siete ancora pronti a rimanere seduti in poltrona? Se siamo riusciti a smuovervi tenetevi aggiornati: le prime settimane di Giugno il Movimento Hyronista organizzerà, in qualità di comitato di privati cittadini anti-ACTA, una settimana di postazione fissa in centro a Firenze, da cui chiameremo a ripetizione i membri del Parlamento Europeo per dire no ad ACTA!Tenetevi aggiornati su: https://www.facebook.com/groups/antiactaflorence/
Grazie per averci seguito e…DIFFONDETE LE NOTIZIE!
ES







